Come fare Testamento per la malattia di Parkinson

TESTAMENTO

Il testamento è l’atto con il quale si dispone la devoluzione ereditaria di tutti i propri beni o di parte di essi.

CHI PUÒ DISPORRE

Tutti possono disporre dei propri beni per il testamento, salvo chi sia stato dichiarato espressamente incapace dalla legge.

FORME DI TESTAMENTO

Le forme più consuete di testamento sono:

1) Testamento Olografo

Il Testamento Olografo Deve Essere Scritto Interamente A Mano

Per redigere il testamento olografo basta un foglio sul quale si scrivano di proprio pugno le disposizioni; il testamento per essere valido deve contenere:

  • la data (giorno, mese ed anno);
  • la firma (nome e cognome).

Attenzione: perché il testamento sia valido non deve essere scritto, neppure in minima parte, da altre persone e non possono essere utilizzati macchine da scrivere o computer.

Custodia: poiché il testamento olografo può essere smarrito o sottratto, è consigliabile stendere due originali, e depositarne uno, fiduciariamente, presso un notaio.

Nel redigere un nuovo testamento è opportuno dichiarare sempre che si revocano le versioni precedenti (formula di esempio: “… il presente sostituisce ed annulla i precedenti …”)

2) Testamento Pubblico

Il testatore (colui che intende “fare un testamento”), in presenza di due testimoni dichiara al Notaio la sua volontà, la quale viene scritta a cura dello stesso. Sarà poi il Notaio a conservare il testamento nei propri atti.

MODIFICA DEL TESTAMENTO

Il testamento può in ogni momento essere modificato o revocato; resta comunque valido sempre quello redatto in data più recente.
È possibile sostituire un testamento olografo con uno pubblico e viceversa.Se si vogliono apportare piccole modifiche, è preferibile farlo con un “codicillo”, cioè un’aggiunta che modifica parzialmente o definisce meglio le volontà espresse nella versione precedente.
Perché le modifiche siano valide devono essere:

  • scritte di proprio pugno;
  • datate (giorno, mese ed anno);
  • sottoscritte (va aggiunta una nuova firma).
REVOCA

Il testamento è valido fino a quando non viene revocato espressamente(formula di esempio: “… il presente sostituisce ed annulla i precedenti,ed in particolare il testamento scritto in data …”) o implicitamente (per incompatibilità) con un testamento scritto in una data posteriore (più recente).

EREDI E LEGATARI

EREDE.
Le disposizioni testamentarie attribuiscono la qualità di erede se comprendono tutti i beni del testatore o una quota di essi.

LEGATARIO.
È invece il beneficiario di una disposizione testamentaria a titolo particolare, cioè che attribuisce singoli beni o diritti.

ESECUTORE TESTAMENTARIO

È chi deve curare che siano eseguite, con precisione, le disposizioni di ultima volontà. Non è obbligatorio nominarlo, ma è una figura utile nel caso di situazioni particolarmente complesse.

L’esecutore testamentario è individuato dal testatore tra le persone di sua fiducia. Può essere esecutore anche un erede o un legatario.

GRADI DI PARENTELA

La parentela è il vincolo tra persone che discendono una dall’altra (parentela in linea retta, es. padre – figlio) o da uno stesso ascendente (parentela in linea collaterale, es fratelli). Il grado di parentela è determinante ai fini della devoluzione dell’eredità in assenza di testamento (successione legittima).

QUOTE NON DISPONIBILI

In presenza di FIGLI (o loro discendenti), CONIUGE o ASCENDENTI (per questi ultimi solo nel caso che il testatore non abbia discendenti) si può disporre solo di una parte del proprio patrimonio. Coloro i quali hanno diritto ad una quota del patrimonio sono definiti “legittimari”. Ma c’è sempre una quota di cui il testatore può disporre come desidera, la cosiddetta quota “disponibile”.

IL CONIUGE

COMUNIONE LEGALE. Alla morte di uno dei due coniugi cade in successione la metà inpisa di tutti i beni della comunione.La comunione legale non si estende a tutti i beni dei coniugi ma solo a quelli acquistati da ciascuno di essi durante il matrimonio.Sono quindi esclusi dalla comunione i beni le proprietà di ciascun coniuge prima del matrimonio e quelli ricevuti per donazione o successione.

SEPARAZIONE DEI BENI. Cadono in successione esclusivamente i beni specificamente intestati al coniuge deceduto.

SEPARAZIONE E DIVORZIO

SEPARAZIONE. In caso di separazione consensuale il coniuge mantiene tutti i diritti alla successione.

DIVORZIO. Intervenuta, invece, una sentenza di divorzio, il coniuge divorziato perde ogni diritto alla successione.

IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE

A far data dal 3 ottobre 2006 tutte le successioni e le donazioni, sono soggette al pagamento di imposte.L’imposta si applica ai singoli lasciti e non all’intero asse ereditario, secondo aliquote e franchigie perse in base al legame di parentela con la persona della cui eredità si tratta, e della natura dei beni passati in successione.

PIENA PROPRIETÀ, USUFRUTTO E NUDA PROPRIETÀ

Per testamento è possibile disporre della piena proprietà di immobili a favore di persone o enti, ma è anche possibile lasciare l’usufrutto (cioè il diritto di godimento) ad una persona fisica e la nuda proprietà (cioè la proprietà spogliata del potere di trarre utilità dal bene) ad un altro soggetto.

NOTAIO

Il Notaio è il professionista più qualificato in materia testamentaria. È quindi opportuno rivolgersi ad un Notaio per chiarimenti e conferme circa la stesura di un testamento olografo. È invece obbligatorio rivolgersi al notaio se si intende fare un testamento pubblico.