INVALIDITA' CIVILE

Il certificato medico è a pagamento.
Viene rilasciato dal medico di famiglia (oppure dai medici abilitati e collegati per via telematica con l’INPS).
Si compila il certificato introduttivo, che è valido per 30 giorni. Entro questo periodo si deve fare la domanda presso gli enti autorizzati (patronato, ecc...).
Se scadono i termini e non è stata fatta la domanda, si ripete la procedura.

Il certificato dovrà riportare i seguenti dati:

  1. codice fiscale
  2. numero tessera sanitaria
  3. dati anagrafici
  4. tutte le infermità invalidanti (con l'esclusione delle patologie previste dal decreto ministeriale 2 agosto 2007 che riporta le patologie stabilizzate o ingravescenti che danno titolo alla NON rivedibilità)
  5. i dati clinici del richiedente
  6. eventuali patologie oncologiche per avere la precedenza
  7. eventuale richiesta di visita domiciliare, in quanto impossibilitati a camminare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore; oppure a compiere in modo autonomo gli atti quotidiani della vita (lavarsi, andare in bagno, vestirsi, mangiare)

Il certificato medico da presentare dovrà essere l'originale.
Nella lettera di invito alla visita sono riportati i dati della prenotazione:

  • data
  • orario
  • luogo di visita
  • documentazione da portare all’atto della visita (deve essere recente oppure dall'ultima visita fatta in precedenza; firmata da uno specialista non libero professionista)
  • documento di identità valido
  • modalità da seguire in caso di impedimento a presentarsi a visita
  • conseguenze che possono derivare dalla eventuale assenza alla visita
  • l’interessato può farsi assistere durante la visita, da un suo medico di fiducia (la spesa sarà a suo carico)
  • in caso di impedimento, può chiedere una nuova data di visita collegandosi al sito dell’INPS e accedendo al Servizio online con il proprio codice di identificazione personale (PIN)
  • se assente alla visita, verrà comunque nuovamente convocato
  • La mancata presentazione anche alla successiva visita sarà considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda, con perdita di efficacia della stessa

NOTA: IN CASO DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA, LA DECORRENZA DEI BENEFICI INIZIA DAL 1° GIORNO DEL MESE SEGUENTE IN CUI È STATA PRESENTATA LA DOMANDA (non dal giorno della visita).

La visita

La visita viene fatta presso la commissione della azienda USL integrata dal 1° gennaio 2010 da un medico dell’INPS.
Il cittadino deve consegnare TUTTA la documentazione in suo possesso; i fascicoli saranno poi visionati ed elaborati solo dal personale autorizzato alla gestione dei dati sensibili riguardati la salute.
Fissata la data di convocazione, l’invito viene comunicato con lettera raccomandata A.R. oppure all’indirizzo email (se è stato registrato).

Domanda d'invalidità e accertamento

Dal 1° gennaio 2010 è stata attivata una procedura telematica che dovrebbe rendere più veloce, l'esame, l'accertamento della pratica, e la sua liquidazione; per ottenere il riconoscimento dell'handicap in base alla legge 104/92 e della disabilità prevista dalla legge 68/1999.

I tempi di convocazione

La visita di accertamento dell’invalidità, deve avvenire entro 30 gg. dalla presentazione della domanda.
In caso di malati oncologici il tempo di attesa è di 15 gg. (come stabilito dalla determinazione 189/2009 e dalla circolare INPS n. 131 del 28 dicembre 2009) e dall'art. 6 della legge 80/06, e dal decreto ministeriale del 02/08/07.

Visita domiciliare

Nel caso in cui la persona sia intrasportabile (se il trasporto comporta un grave rischio per l’incolumità e la salute della persona) è possibile richiedere la visita domiciliare.
È il medico abilitato a rilasciare il certificato introduttivo che richiede la visita domiciliare; e andrà comunicata almeno 5 giorni prima della data fissata per la visita ambulatoriale.
È il Presidente della Commissione dell’Azienda USL a valutare il merito della certificazione e dispone o meno la visita domiciliare. altrimenti viene indicata una nuova data di invito a visita ambulatoriale.

La verifica

Dopo la visita, il verbale viene trasmesso alla commissione di verifica dell'INPS per la convalida entro 60 giorni o richiedere ulteriori aggiornamenti; oppure avviata all'INPS per il pagamento delle spettanze (dopo i controlli sui requisiti di diritto e di reddito).
In teoria il tempo di rinvio è di 60-90 gg. ma ci sono tempi di rispedizione di sei-otto mesi; in questo caso è possibile rivolgersi all'ASL, chiedendo se la pratica è stata trasmessa all'INPS, chiedendo con il modulo per l'accesso alla trasparenza della legge 241/90 di saperlo.
Nel caso l'INPS ha già ricevuto il verbale, la richiesta va indirizzata alla sede che ha elaborato la pratica.
È prevedibile che data la mole di lavoro arretrato, i tempi di riconsegna dei verbali vada dai quattro ai sei mesi; superato questo periodo, bisogna essere anche pronti ad agire per vie legali.
Le Commissioni ASL sono integrate con un medico dell’INPS, se al termine della visita il verbale viene approvato all’unanimità, il verbale stesso, validato dal Responsabile del Centro Medico Lega-le dell’INPS, viene spedito all’interessato e viene attivato il procedimento amministrativo per la liquidazione delle spettanze.
Se al termine della visita di accertamento, invece il parere non è unanime, l’INPS sospende l’invio del verbale e acquisisce gli atti che vengono esaminati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS. Questi può validare il verbale entro 10 giorni oppure procedere ad una nuova visita nei successivi 20 giorni.
La visita, in questo caso, viene effettuata da un medico INPS (diverso da quello presente in Commissione ASL), e da un medico rappresentante delle associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS), (nel caso di valutazione dell’handicap) da un operatore sociale per le certificazioni relative alla Legge 104/1992 e 68/1999.
La Commissione medica può avvalersi della consulenza di un medico specialista della patologia oggetto di valutazione. Le consulenze potranno essere effettuate da medici specialisti INPS o da medici già convenzionati con l’Istituto.

Dichiarazioni annuali

Fra le incombenze che toccano a chi viene riconosciuto invalido, vi è anche la dichiarazione annuale sullo stato di invalidità che non deve cambiare. Questa dichiarazione deve essere compilata entro il 31 marzo di ogni anno, solo gli invalidi al 100% per invalidità NON deve presentarla.
La presentazione della dichiarazione può essere fatta direttamente dal cittadino all'INPS, tramite un patronato sindacale oppure per via telematica.
Gli invalidi parziali titolari di assegno mensile, sono tenuti a presentare la dichiarazione.
Chi ha l'indennità di accompagnamento deve dichiarare se è ricoverato in istituto; chi riceve l'indennità di frequenza deve dichiarare lo stato di ricovero.
Chi riceve la pensione sociale o l'assegno sociale, deve dichiarare la residenza stabile e continuativa in Italia e di ricovero.
I disabili intellettivi o psichici in base alla legge 23/12/96 n. 662 art. 1 comma 254 possono sostituire la dichiarazione con un certificato medico.

L'invio del verbale

Il verbale viene inviato dall’INPS al domicilio del richiedente.
Le versioni inviate sono due: una contenente tutti i dati sensibili e una contenente solo il giudizio finale e serve per gli usi amministrativi e di archivio nella raccolta su tutte le patologie invalidanti.
Se il giudizio finale prevede l’erogazione di provvidenze economiche, verrà attivata la procedura per la liquidazione delle spettanze che deve avvenire entro 120 gg. (in caso di ritardo superiore a 6 mesi, spettano gli interessi legali.
Le informazioni vengono memorizzate nella “banca dati” completando il profilo personale ai fini dell’invalidità civile, handicap e disabilità.
I fascicoli elettronici dei verbali conclusi vengono archiviati nel Casellario Centrale di Invalidità gestito dall’INPS.

In sintesi:

  • dal 1 gennaio 2010 il certificato medico è digitale su modello INPS
  • la domanda è digitale e inviata all'INPS tramite patronato o ente riconosciuto
  • la visita è presso la commissione dell'azienda ASL, integrata da un medico INPS
  • la verifica è fatta solo sui verbali dove non si raggiunge unanimità della commissione Asl e la competenza è sempre dell'INPS
  • i tempi di convocazione dalla richiesta sono: 30 giorni per l'invalido e 15 giorni per il malato oncologico o con gravi patologie previste nel decreto 02/08/2007
  • tempi di liquidazione spettanze: 120 giorni dalla domanda
  • tutta la procedura può essere seguita online tramite codice PIN
Visite di revisione

L’indicazione riguarda tutti quei casi in cui nei verbali sia già stata prevista una revisione.
La Circolare INPS 131/2009 precisa che “le prestazioni per le quali sono già indicate negli archivi dell’Istituto le date di scadenza, verranno caricate in automatico nella procedura INVCIV2010 e potranno quindi essere gestite interamente con il nuovo iter procedurale. La programmazione dei calendari di visita dovrà ovviamente essere effettuata dall’ASL. Dalle procedure di revisione sono esclusi i soggetti di cui al DM 2/8/2007, il medico INPS che integra la Commissione medica, avrà cura di esaminare gli atti contenuti nel fascicolo sanitario della ASL relativamente ai soggetti portatori delle patologie ricomprese nel citato DM, al fine di escludere ogni ulteriore accertamento.”

Chi è in possesso di un verbale (di invalidità o di handicap) a scadenza, si rivolga comunque alla propria Azienda USL per avere conferma della procedura adottata e dei tempi di attesa.
Alla scadenza del verbale, decadono tutte le prestazioni economiche e i benefici (ad esempio, permessi e congedi lavorativi) precedentemente concessi.

Invalidità civile: ricorsi e domande di accertamento

La Legge 18 giugno 2009, n. 69 (“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.”) contiene un brevissimo articolo – il 56 - che riguarda le domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità, comunque denominati, spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.

L’articolo estende a queste domande le medesime regole che già valgono per gli assegni e le pensioni per la cosiddetta “invalidità pensionabile”. La norma di riferimento (Legge 222/1984, art. 11), infatti, vieta la presentazione di nuove domande di accertamento dello stato invalidante – per le stesse prestazioni – “fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.”
La disposizione, già parzialmente ripresa negli anni ’80 dal Ministero dell’Interno con proprie circolari, ora si applica (dal 4 luglio 2009), per legge, anche ai procedimenti di accertamento dell’invalidità civile, cecità civile e sordomutismo (sordità prelinguale).

L’interessato non può presentare una nuova domanda di accertamento, se ha presentato ricorso davanti al giudice o se non ha ancora ricevuto ufficialmente il verbale di accertamento dall’ASL o dall’INPS.
Per la precisione, rispetto ai ricorsi davanti al giudice, la norma si riferisce a “sentenza passata in giudicato”. Cosa significa? La risposta è nell’articolo 324 del Codice di Procedura Civile che recita: “Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né al regolamento di competenza (cpc 42, 43), né ad appello (c.p.c. 339), né a ricorso per cassazione (cpc 360), né a revoca per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 (cc 2909, 2953; disp. att. cpc 124).”
In sostanza non solo la sentenza deve essere depositata, ma non devono esserci ricorsi in appello o in cassazione, e devono essere trascorsi i termini per la loro presentazione.
Il primo risvolto riguarda i casi di aggravamento dello stato di salute o di insorgenza di nuove patologie, in fase successiva alla presentazione del ricorso giurisdizionale. Con la nuova norma non si potrà presentare domanda di aggravamento fintanto la sentenza non sia passata in giudicato.
Tuttavia, indirettamente e forse inconsapevolmente, il Legislatore, equiparando il “trattamento” delle minorazioni civili a quello delle invalidità pensionabili (art. 11 Legge 222/1984), ha reso applicativo anche per le prime, l’articolo 149 delle Disposizioni attuative del Codice di Procedura Civile (il Regio Decreto 18 dicembre 1941 n. 1368). Questo prevede espressamente che il giudice debba valutare le nuove infermità e gli aggravamenti delle malattie già esistenti, insorti nel corso del giudizio.

Obbligo a carico del Cittadino ricorrente, la presentazione della documentazione e delle certificazioni attestanti l’aggravamento.
Visti anche i noti tempi della giustizia civile, l’intera disposizione ha un carattere fortemente dissuasivo rispetto al ricorso che attualmente, lo ricordiamo, è ammesso solo davanti al giudice e non per via amministrativa o di riesame.

L’INPS

L’INPS, con Circolare 97 del 6 agosto 2009, dispone in quale modo l’istituto raccoglie dal 1 gennaio 2010 tutte le domande di accertamento di invalidità, handicap e disabilità al posto delle Aziende Usl (articolo 20 comma 3 della Legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del Decreto Legge 78/2009).
L’INPS, oltre a seguire le indicazioni della Legge 69/2009, propone alle Regioni un unico modello di autocertificazione che gli interessati dovranno compilare, congiuntamente alla domanda di accertamento dell’invalidità civile, cecità civile, sordomutismo e che le ASL dovrebbero acquisire unitamente alla documentazione già richiesta.

L'accertamento dell'handicap

L'handicap è la situazione di svantaggio sociale che dipende dalla disabilità o menomazione e dal contesto sociale di riferimento in cui una persona vive (art. 3 comma 1, Legge 104/1992).
L'handicap, considerata la persona, necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3 comma 3, Legge 104/1992).
Una persona può ottenere sia la certificazione di invalidità civile, cecità o sordomutismo che quella di handicap.
Anche le persone con invalidità diverse (di guerra, per servizio, di lavoro) possono richiedere la certificazione di handicap.